LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  iscritto  al  n.
 828/G  del  registro  di  segreteria,  proposto  da Marino Isabella -
 rappresentata e difesa per procura a  margine  dell'atto  di  ricorso
 dagli  avv.ti  A.  Zingales  ed  A.  Salvia  e  presso  lo  studio di
 quest'ultimo  elettivamente  domiciliata  in  Potenza  -  avverso  il
 decreto n. 1417825 del 12 aprile 1986 del Ministero del tesoro;
   Uditi,  nella  pubblica  udienza  del 27 febbraio 1997, il relatore
 consigliere dott. Michele Oricchio nonche' il dott. Michele Fornario,
 per l'amministrazione resistente e l'avv. Salvio per la ricorrente;
   Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
   Con l'assistenza del segretario Alessio A. Baldacconi;
                           Premesso in fatto
   Con  atto  di  ricorso  pervenuto  alla  segreteria  delle  sezioni
 speciali  per  le pensioni di guerra l'8 agosto 1989, Marino Isabella
 adiva questa Corte dei conti deducendo di volere impugnare, nella sua
 qualita' di vedova di Brienza Michele - gia' titolare di  trattamento
 pensionistico  di  guerra di 7 ctg. a vita - il decreto del Ministero
 del tesoro n. 1417825 del 12 aprile 1986 con il quale  si  confermava
 la  settima  categoria  di pensione senza ritenere rilevanti, ai fini
 dell'intervenuto decesso del Brienza, le patologie che  in  vita  gli
 erano  state  riconosciute  come  dipendenti  da causa di servizio di
 guerra e che avevano portato alla concessione del vitalizio  e  cioe'
 la "epatocolecistopatia cronica" e la "psoriasi diffusa complicata in
 alcune zone da eczema con verosimili disturbi subiettivi".
   La  ricorrente  lamentava,  invece, come il proprio congiunto fosse
 deceduto il 9 marzo 1984  a  seguito  di  "epatopatia  e  cardiopatia
 ischemica,  insufficienza  cardiorespiratoria,  arresto  cardiaco" e,
 dunque,   anche   in   conseguenza    dell'infermita'    "epatopatia"
 riconosciuta come contratta a causa di guerra ed in particolare della
 prigionia in India cui il Brienza era stata sottoposto fra il 1941 ed
 il 1946.
   Dolendosi  del  fatto  che  il Ministero del tesoro aveva rigettato
 l'istanza di piu' favorevole trattamento pensionistico per non  avere
 dato  adeguata  importanza  all'influenza dell'epatopatia sul decesso
 del marito, la Marino Isabella si era vista costretta  ad  adire  vie
 legali  per  ivi  sentire  accertare  la  legittimita'  della propria
 richiesta.
   Allegava al ricorso copiosa documentazione medica.
   Dopo  la  formalita' di rito il fascicolo processuale de quo veniva
 trasmesso   alla   procura   generale,   all'epoca   competente   per
 l'istruzione   di   tali  giudizi:  questa  provvedeva  ad  acquisire
 ufficialmente   ulteriore   documentazione   medica,   relativa    in
 particolare ad un ricovero subito dal Brienza nell'aprile/maggio 1980
 presso la clinica ortopedica dell'Universita' di Bari.
   Intervenuta, nelle more del giudizio, la legge n. 19/1994, l'intero
 incarto  processuale  veniva trasmesso a questa sezione regionale ove
 perveniva pure tempestiva istanza di  prosecuzione  del  giudizio  da
 parte della ricorrente.
   Fissata  la discussione del giudizio per l'udienza del 7 marzo 1996
 veniva  depositata  dalla  ricorrente   memoria   illustrativa,   per
 patrocinio  dell'avv. Zingales, nonche' consulenza tecnica di parte a
 firma  della  dott.ssa  R.  Castrica,   attraverso   i   quali   atti
 ulteriormente  si  argomentava,  anche sotto il profilo squisitamente
 tecnico, circa l'interdipendenza fra le infermita' gia'  riconosciute
 dipendenti  da  causa di guerra (epatopatia e psoriasi diffusa), e la
 cardiopatia ischemica che aveva condotto a morte il Brienza.
   Si concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso  ed,  in  via
 gradata,  per l'espletamento di un incombente istruttorio sul caso da
 parte di un idoneo organo di consulenza medico-legale.
   La sezione,  all'esito,  emetteva  ordinanza  istruttoria  con  cui
 disponeva  acquisirsi sul punto parere del C.M.L. del Ministero della
 difesa.
   Pervenuta la relativa perizia veniva fissata l'odierna  udienza  di
 discussione  in  prossimita'  della quale l'avvocato della ricorrente
 depositava ulteriori memorie ed allegata c.t.p. con cui contestava le
 conclusioni cui era giunto l'organo di consulenza.
   In sede di  discussione  finale  l'avvocato  della  ricorrente  nel
 riportarsi  ai propri scritti chiedeva l'accoglimento del ricorso ed,
 in subordine, nuova  consulenza  tecnica  da  espletarsi  secondo  le
 modalita'  di  cui  all'art.  445  del  c.p.c.  per  salvaguardare le
 garanzie del contraddittorio e  della  imparzialita'  del  C.T.U.  ed
 evidenziando   che,  ove  cio'  non  fosse  possibile  in  base  alla
 legislazione vigente per i giudizi innanzi alla Corte dei  conti,  la
 stessa  dovesse  -  sul  punto  - ritenersi incostituzionale e quindi
 essere rimessa al giudizio dell'Alta Corte.
   Il rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  concludeva  per  il
 rigetto del ricorso; il Collegio si riservava ogni decisione.
                           Osserva in diritto
   1.  -  Ritiene  il  Collegio  che  la presente controversia non sia
 ancora  matura  per  la  decisione  definitiva  necessitando  di   un
 ulteriore approfondimento istruttorio volto ad accertare la effettiva
 riconducibilita'  al  servizio  prestato  in  guerra dal marito della
 ricorrente delle patologie che lo hanno condotto a morte.
   Tale necessita' e'  resa  palese  alla  luce  dello  scarno  parere
 espresso  in  proposito  dall'interpellato  C.M.L. le cui conclusioni
 negative  sono  state  confutate  con   dovizia   di   argomentazioni
 medico-legali  da  memorie e consulenze tecniche di parte.  La stessa
 ricorrente, nel chiedere  ulteriori  approfondimenti  istruttori  sul
 punto,   ha   espressamente   richiamato,   circa   le  modalita'  di
 espletamento degli stessi, l'art. 445 del c.p.c. -  con  le  relative
 garanzie   procedimentali  -  segnalando  che,  ove  cio'  non  fosse
 possibile  in  base  alla  legislazione vigente per i giudizi innanzi
 alla Corte dei conti, la stessa dovrebbe  essere  sul  punto  rimessa
 all'Alta  Corte  per  il  relativo giudizio di costituzionalita'.  Il
 Collegio, come gia' anticipato, condivide la necessita' di  ulteriori
 accertamenti  medico-legali da identificarsi nell'espletamento di una
 consulenza tecnica d'ufficio e,  di  conseguenza,  viene  chiamato  a
 decidere  sulla preliminare questione dell'ammissibilita' del chiesto
 mezzo istruttorio: la materia e' regolata dal combinato  disposto  di
 cui agli artt. 1, comma terzo, della legge n. 19/1994 e dall'art.  2,
 comma  secondo,  della  legge  n.  658/1984 dalla cui interpretazione
 sistematica si  evince,  senza  alcun  ragionevole  dubbio,  che  nei
 giudizi   in   materia  pensionistica  attribuiti  dalla  legge  alla
 giurisdizione  della  Corte  dei   conti,   le   competenti   sezioni
 giurisdizionali  "possono  richiedere agli ospedali civili o militari
 aventi sede nella regione, i pareri medico-legali e  l'esecuzione  di
 visite  dirette  ai  fini  dei  necessari accertamenti in ordine alle
 infermita' denunciate dai ricorrenti".
   La presenza di tale normativa speciale e posteriore, per monolitica
 giurisprudenza di questa Corte, esclude l'operativita' del meccanismo
 previsto dall'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n.  1038  (recante  il
 regolamento  di  procedura) che testualmente detta: "Nei procedimenti
 contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme
 ed i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non
 siano  modificati  dalle  disposizioni  del  presente   regolamento".
 L'esistenza  di una regolamentazione speciale della materia, anche in
 applicazione dei canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle  c.d.
 "preleggi",  rende  dunque  inapplicabile,  nei giudizi pensionistici
 devoluti a questa giurisdizione,  il  meccanismo  dell'invocato  art.
 445  del  codice  di  procedura  civile  che testualmente recita "nei
 processi  regolati  nel  presente  capo,  relativi   a   domande   di
 prestazioni    previdenziali    od   assistenziali   che   richiedano
 accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici
 scelti in appositi albi,  ai  sensi  dell'art.  424.    Nei  casi  di
 particolare  complessita' il termine di cui all'art.  424 puo' essere
 prorogato fino a sessanta giorni".  Di tale inapplicabilita' si duole
 appunto la ricorrente e,  questa  sezione,  chiamata  a  valutare  la
 compatibilita'   delle   richiamate   disposizioni  speciali  con  la
 Costituzione, ritiene piu' che fondati i dubbi espressi in  proposito
 che  anzi  fa propri investendo d'ufficio la Corte costituzionale per
 una pronuncia risolutrice.
   2. - Prima di affrontare la questione nei  suoi  numerosi  aspetti,
 occorre ancora tornare sulla valutazione della rilevanza della stessa
 in  relazione al giudizio in corso: la sussistenza di tale condizione
 certamente non puo' essere revocata in dubbio.
   Si e' gia' detto, infatti, che con la domanda della Marino la Corte
 e'  stata  chiamata  a  giudicare  sull'esistenza  di  un  nesso   di
 causalita'  fra  le  malattie  contratte  in  guerra dal marito della
 ricorrente e quelle che lo hanno condotto a morte: orbene trattasi di
 questione squisitamente tecnica in cui questo giudice, senza con cio'
 voler minimamente abdicare al suo  ruolo  di  peritus  peritorum,  ha
 neccesita'   di   far   compiere   accertamenti   tecnici  di  natura
 medico-legale tali da metterlo nelle condizioni migliori per decidere
 l'insorta controversia.
   Fin  qui  si  sono  acquisiti,  in base alla normativa vigente, dei
 pareri che pero', vuoi per la sinteticita' degli stessi, vuoi per  le
 contestazioni  mosse  dalla  parte  con  proprie  consulenze,  devono
 considerarsi  insoddisfacenti  ed  insufficienti  a  supportare   una
 decisione   definitiva  della  controversia.    Ci  si  trova  dunque
 certamente di fronte alla necessita' di disporre  nuovi  accertamenti
 tecnici  che  la  stessa  Marino ha indicato nell'espletamento di una
 C.T.U. secondo le formalita' e con le garanzie previste dal codice di
 procedura civile per le analoghe controversie devolute all'A.G.O.  La
 Corte pero', pur condividendo  tale  richiesta,  allo  stato  attuale
 della  legislazione  non potrebbe che respingerla e procedere tutt'al
 piu' a richiedere  un  nuovo  parere  medico  ad  organi  facenti  in
 definitiva  capo  alla p.a. secondo le modalita' di cui agli artt. 1,
 comma terzo, legge n. 19/1994 e 2,  comma  secondo,  della  legge  n.
 658/1984  o,  addirittura, secondo quanto previsto dall'art. 2, legge
 20 dicembre 1961, n. 1345 (istitutivo di  una  sezione  del  collegio
 medico  legale  presso la sede centrale della Corte) o dalla legge 11
 marzo 1926, n. 416 (nuove disposizioni da seguirsi negli accertamenti
 medico-legali...) in combinato disposto con l'art. 178  del  t.u.  in
 materia  di  pensioni  civili  e  militari dei dipendenti dello Stato
 (pareri del Ministero della sanita' e del C.M.L. del Ministero  della
 difesa).  Tutte le disposizioni appena richiamate prevedono, infatti,
 esclusivamente  la possibilita' di richiedere "pareri" e la legge del
 1984 (istitutiva della sezione regionale  sarda  e  richiamata  dalla
 legge  n.  19/1994,  attuante  il pieno decentramento della Corte) ha
 innovato solo offrendo la facolta' (onde e' usato il verbo "possono")
 di chiedere pareri a strutture civili o militari  aventi  sede  nella
 regione,  invece  che  al  collegio  medico  legale  (nelle sue varie
 composizioni) avente sede in Roma.
   L'impossibilita' di disporre  di  consulenze  tecniche  di  ufficio
 nelle  controversie  pensionistiche devolute alla giurisdizione della
 Corte dei conti e' anche confermata a contrario dal tenore  letterale
 dell'art.  2  della  legge  n.  19/1994  che,  intitolato al pubblico
 ministero presso la Corte dei conti, nella parte  finale  dell'ultimo
 comma  prevedendo per la prima volta la consulenza tecnica come mezzo
 di prova testualmente recita: "la Corte dei  conti,  per  l'esercizio
 delle  sue  attribuzioni  puo'... avvalersi di consulenti tecnici nel
 rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del d.lgs.  28  luglio
 1989, n. 271".
   Ora,  a  prescindere  dall'atecnicismo  legislativo in quanto in un
 articolo dedicato  all'organo  inquirente  si  parla  poi  di  quello
 giudicante,  ai argomenta agevolmente come tale disposizione possa al
 piu' applicarsi ai soli giudizi di responsabilita': infatti  essa  e'
 inserita  in  un articolo della legge n. 19/1994 dedicato al pubblico
 ministero che, ai sensi dell'art.  6,  comma  sesto,  della  medesima
 legge di riforma non ha piu' competenze in materia pensionistica.
   Inoltre  in  un  giudizio  di  parti,  quale  si e' venuto vieppiu'
 configurando quello pensionistico dopo le recenti leggi  di  riforma,
 non  e'  concepibile  un'attivita'  officiosa  del  giudicante  nella
 ricerca della prova che,  divenuta  eccezionale  anche  nel  processo
 penale  (vedasi  artt. 507 e 508 c.p.p.) puo' essere concepibile solo
 in un giudizio sincadatorio ed inquisitorio quale ancora si configura
 quello di responsabilita' in virtu'  della  sua  funzione  di  tutela
 dell'interesse pubblico all'integrita' dell'erario.  Ne' deve indurre
 in   errore   la  definizione  del  chiesto  mezzo  istruttorio  come
 "consulenza  tecnica  d'ufficio",  in  quanto con essa non si intende
 dire che viene disposta d'ufficio dal  giudice  (civile)  ma  che  e'
 ammessa   dall'ufficio   del   giudice   su   richiesta  della  parte
 interessata, che  provvede  anche  all'anticipazione  delle  relative
 spese  (cfr. artt.  61, 187, comma quarto, e 191 c.p.c.).  Ovviamente
 la  scelta  e  la  nomina  del  consulente  da  parte   del   giudice
 conferiscono  ufficialita'  all'incarico  ed il consulente diviene un
 ausiliario tecnico del magistrato imparziale rispetto alle  parti  in
 causa,  donde  la profonda differenza con il consulente di parte e la
 sua definizione di "consulente tecnico d'ufficio".
   Inoltre ulteriore conferma del fatto che, allo stato attuale  della
 legislazione  applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, la
 consulenza  tecnica  e'  prevista   per   la   sola   materia   della
 responsabilita'  e'  data,  oltreche'  dalla  presenza nella legge n.
 19/1994 di norme specifiche in tema di contenzioso pensionistico  che
 non  ne  fanno cenno (quod voluit dixit, quod noluit facuit), anche e
 soprattutto dall'indicazione - contenuta alla fine del comma  quattro
 dell'art.  2 della citata legge - delle modalita' di liquidazione dei
 compensi  ai  consulenti  tecnici  cosi' nominati che e' mutuata, con
 espresso richiamo, dalle norme  di  attuazione  e  coordinamento  del
 nuovo codice di procedura penale che prevedono l'accollo dei relativi
 oneri  allo  Stato  attraverso  emissioni  di  mandati  di  pagamento
 riscuotibili  presso  gli  uffici   del   registro   territorialmente
 competenti.  Con la norma in esame siamo, dunque, assolutamente fuori
 dalla  logica  del  processo  di  parti,  quale  e'  divenuto  quello
 pensionistico dopo la riforma del 1994, per cui va affermata  la  sua
 inapplicabilita'   allo   stesso   con   conseguente  conferma  della
 impossibilita' - allo stato  -  di  disporre  la  chiesta  consulenza
 tecnica.
   Di  qui  l'evidente rilevanza e pregiudizialita' della questione di
 legittimita' costituzionale nel giudizio in corso.
   3. - Il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma terzo,  legge
 n.  19/1994 e 2, comma secondo, della legge n. 658/1984 appare dunque
 contrastante nell'ordine con gli artt.  3,  comma  primo;  24,  commi
 primo  e secondo, 97, commi primo e secondo, 108, secondo comma e 113
 della Costituzione.
   4. - Piu' pregnante appare comunque la  censura  di  illegittimita'
 costituzionale  della  normativa  citata  in relazione agli artt. 24,
 commi primo e secondo, e 113, che  sembra  preferibile  trattare  per
 prima.    Il citato art. 24 afferma, infatti, che tutti possono agire
 in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e  che
 la  difesa  e' inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, mentre
 il successivo art. 113, commi primo e secondo,  non  consente  alcuna
 limitazione  alla  tutela  giurisdizionale  di  diritti  ed interessi
 legittimi.  E' indubbio, ad avviso del  collegio,  che  la  normativa
 vigente  in  tema  di  accertamenti tecnici nei giudizi pensionistici
 devoluti alla giurisdizione contabile violi in maniera  patente  tali
 principi:   innanzitutto  gia'  la  dizione  utilizzata  di  "pareri"
 richiama  alla  mente   piu'   una   procedura   amministrativa   che
 giurisdizionale:  essa  rientra in quell'attivita' di apprezzamento e
 consultiva  che  un  organo  solitamente  collegiale  e'  chiamato  a
 svolgere  in  funzione  ausiliaria  e  preparatoria dei provvedimenti
 dell'amministrazione attiva.
   Del  resto  l'utilizzo  del  sistema  dei  "pareri",  per i giudizi
 pensionistici  dinnanzi   alla   Corte   dei   conti   ha   una   sua
 giustificazione   storica,   quando   la   Corte  aveva  funzioni  di
 amministrazione  attiva  in   tale   materia   (vedasi   la   sezione
 liquidatrice)  e  i  procedimenti  innanzi  ad  essa erano di incerta
 natura giurisdizionale con la  presenza  di  un  pubblico  ministero,
 deputato  a  dare un impulso istruttorio al processo pensionistico, a
 supplire  alla  carenza  di  attivita'  delle  parti  e  a  garantire
 l'applicazione   oggettiva   delle  leggi  in  materia.    Restituito
 finalmente alla giurisdizione contenziosa a parti  contrapposte,  con
 le  richiamate  leggi  di  riforma, il processo pensionistico innanzi
 alla Corte dei conti non puo'  piu'  subire  le  limitazioni  di  una
 procedura   anacronistica,   e,  fra  queste,  quella  relativa  agli
 accertamenti tecnici.  Ma ancora di piu' non le puo' subire la  parte
 ricorrente   che   altrimenti   si   vede   lesa   nei  suoi  diritti
 costituzionalmente  garantiti:  il   sistema   dei   pareri   medici,
 atteggiandosi quasi come atto interno al procedimento, non garantisce
 minimamente  il diritto di difesa sancito come principio fondamentale
 della Costituzione dall'art. 24 e ribadito dal successivo  art.  113,
 per  cio'  che attiene alla tutela giurisdizionale innanzi ai giudizi
 amministrativi.   Come ha  insegnato  la  consolidata  giurisprudenza
 costituzionale  sul  punto,  tale  diritto  va  inteso nel senso piu'
 ampio, come diritto al  contraddittorio,  all'assistenza  tecnica  in
 ogni fase del processo, alla partecipazione all'attivita' istruttoria
 necessaria  ai fini della decisione della controversia, insomma ad un
 "giusto" processo.
   Nulla di tutto cio' accade nel processo pensionistico devoluto alla
 Corte dei conti quando si richiede un parere medico-legale:  tutta la
 procedura di garanzia prevista dagli artt. 61/64 e 191/201 del codice
 di procedura civile (che attua il diritto di  difesa  in  materia  di
 consulenze tecniche) e' sconosciuta o, comunque, pretermessa.  Specie
 ove  non vi e' bisogno di visite dirette, la parte ricorrente finisce
 per conoscere il parere solo dopo che e' stato reso e depositato  nel
 fascicolo   processuale,   senza  possibilita'  di  partecipare  alle
 relative  operazioni  con  proprio  consulente  di   fiducia,   senza
 possibilita'  di porre quesiti, fare obiezioni, chiedere chiarimenti.
 Se poi il parere e' richiesto ai c.d. "organi medici  superiori"  con
 sede in Roma (ai sensi della risalente normativa innanzi citata e mai
 abrogata)  il  diritto di difesa e' ulteriormente compresso in via di
 fatto dalla circostanza di doversi eventualmente recare a Roma per la
 tutela dei propri diritti: circostanza particolarmente gravosa (anche
 economicamente) ove si ponga attenzione  al  fatto  che  trattasi  di
 materia   previdenziale.    Tale  ultima  possibilita'  comporta  poi
 autentiche diseconomie con  il  conseguente  allungamento  dei  tempi
 processuali cosi' spesso stigmatizzato anche dalla stampa nazionale|
   Tutto  cio'  pone  il  ricorrente in uno stato di "minorata difesa"
 incompatibile con i principi costituzionali innanzi richiamati.
   5. - Ne risulta pero' anche  una  violazione  dell'art.  108  della
 Costituzione nella parte in cui prevede che debbano essere assicurate
 l'indipendenza  dei  giudici  delle giurisdizioni speciali e... degli
 estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia: infatti
 il sistema dei pareri medici da richiedersi  a  "strutture  civili  o
 militari  aventi  sede nella regione" vincola la liberta' del giudice
 di scegliere  i  propri  consulenti  restringendola  ad  una  cerchia
 limitata  di  organi  amministrativi spesso priva del requisito della
 terzieta':  vedasi l'ipotesi del parere su di una pensione militare o
 di  guerra  da  richiedersi a struttura ospedaliera militare, facente
 capo cioe' alla stessa amministrazione che e'  parte  resistente  nel
 relativo giudizio, ovvero alla struttura civile il cui specialista di
 settore  abbia  gia'  tenuto in cura il ricorrente che ne ha allegato
 certificazioni.
   6. - Il sistema dei pareri,  cosi'  come  regolato  da  ultimo  dal
 combinato  disposto  di cui agli artt. 1, terzo comma, della legge n.
 19/1994 e 2, secondo comma, legge n. 658/1984, oltre a  risultare  di
 difficile  attuazione  in una regione piccola, come la Basilicata, in
 cui non vi sono ospedali militari e vi e' una sola  struttura  civile
 completa  di  tutte  le  specializzazioni,  appare  anche  violare il
 principio dell'efficienza e del buon andamento  della  p.a.  e  della
 determinazione  della  sfera  di  competenza e delle attribuzioni dei
 relativi uffici di cui  all'art.    97  della  Costituzione:  infatti
 specie per le strutture civili, ma anche per quelle militari, viene a
 crearsi  una  soggezione  alle  richieste di pareri provenienti dalla
 Corte non giustificabile dalla particolarita' delle connesse esigenze
 istruttorie  che  finisce  per  gravare  tali  organi  di  competenze
 improprie.
   In particolare il ricorso alle strutture sanitarie civili distoglie
 i  medici  richiesti  dei  pareri  dalle funzioni loro proprie, quali
 definite dalla legge istitutiva  del  servizio  sanitario  nazionale,
 sottraendoli  -  in  orario  di  lavoro  -,  ai compiti che sono loro
 peculiari e  afferiscono  all'assistenza  e  cura  della  salute  dei
 cittadini,  con cio' potendo contribuire al cattivo funzionamento del
 sistema sanitario.
   7. -  Infine,  sotto  altro  profilo,  la  normativa  in  questione
 indubbiamente  determina  una  diffusa  disparita' di trattamento tra
 soggetti  che  versano  nella  medesima  situazione   giuridica,   in
 dispregio a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione.  Infatti,
 nel  mentre  un soggetto che fa valere in giudizio un preteso diritto
 previdenziale conseguente ad un'invalidita' che si  assume  contratta
 durante  un  rapporto  di  lavoro  di  diritto  privato puo' adire il
 giudice ordinario in  caso  di  controversia  sul  punto  richiedendo
 l'espletamento  di  una  consulenza tecnica volta ad accertare le sue
 condizioni di salute nelle forme e con le garanzie del codice di rito
 civile  (espressamente  cio'  essendo  previsto  dall'art.  445)   un
 cittadino  pubblico  dipendente  (civile  o  militare) che si ritenga
 egualmente   meritevole   di   pensione   privilegiata   a    seguito
 dell'asserita  contrazione  di  malattie  invalidanti  per  causa  di
 servizio, nell'adire il proprio giudice naturale, cioe' la Corte  dei
 conti,  si  vede  precludere  del  tutto  il sistema delle consulenze
 tecniche, dovendo soggiacere  ad  un'istruttoria  della  controversia
 basata  su  pareri  provenienti da organi di consulenza medico-legale
 che, oltre a non godere spesso della  fiducia  del  giudicante,  sono
 anche   emanazione  della  pubblica  amministrazione,  che  e'  parte
 resistente nel  giudizio  dallo  stesso  istaurato,  con  conseguente
 stravolgimento  dei  principi fondamentali che sorreggono l'attivita'
 giurisdizionale.
   Questa evidente disparita' di trattamento  su  di  un  punto  cosi'
 rilevante non trova alcuna valida giustificazione nel diverso riparto
 di giurisdizione, trattandosi invero di identiche controversie: tanto
 piu'  che  la  giurisdizione, quale funzione pubblica, e' considerata
 unitariamente   dalla   Costituzione   (quantomeno  relativamente  ai
 principi  e  alle  garanzie)  e,  in  attuazione   di   essa,   dalla
 legislazione specie piu' recente; tanto piu' nella materia del lavoro
 e  della  previdenza  in  cui  vi e' una sostanziale equiparazione di
 impiego pubblico e privato (vedasi  decreto  legislativo  n.  29/1993
 nonche' legge n. 335/1995).
   Non   puo'   infatti   revocarsi  in  dubbio  che  l'art.  3  della
 Costituzione impone al legislatore di  garantire  -  come  condizione
 essenziale  di  un  ordinato  svolgimento della vita sociale nei suoi
 vari aspetti - la par condicio tra tutti i soggetti  dell'ordinamento
 giuridico,  talche'  nessuno  di essi possa venire a trovarsi - senza
 una valida giustificazione fondata su presupposti logici obiettivi, i
 quali  razionalmente  ne  giustificano  l'adozione  -  in   posizione
 deteriore   o   privilegiata   rispetto   agli  altri  (cosi':  Corte
 costituzionale, sentenza n. 7 del 16 febbraio 1963).    Nel  caso  di
 esame  i  cittadini  che  sono  parte  in controversie pensionistiche
 devolute alla giurisdizione contabile si trovano  certamente  in  una
 situazione  di  irragionevole disparita' di trattamento nei confronti
 di  quelli   aventi   identiche   controversie   devolute   all'A.G.O
 relativamente  ad  un  aspetto  essenziale,  quale  la possibilita' -
 riconosciuta solo a questi ultimi -  di  fare  accertare  il  proprio
 stato  di  salute  o  invalidante  attraverso il ricorso a consulenze
 tecniche affidate ad esperti medico-legali di fiducia del  magistrato
 e  scelti fra gli iscritti negli appositi albi, il tutto in base alle
 disposizioni del codice di rito civile.
   8. - Alla  luce  delle  censure  mosse  e  di  tutte  le  suesposte
 considerazioni  questo  giudice  ritiene non solo rilevante, ma anche
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 1, terzo comma,
 della  legge  n.  19/1994 e all'art. 2, secondo comma, della legge n.
 658/1984 nella parte in cui  implicitamente  esclude  l'utilizzo  del
 mezzo della consulenza tecnica di cui all'art. 445 del c.p.c. ai fini
 dei  necessari  accertamenti in ordine alle infermita' denunciate dai
 ricorrenti nei giudizi in materia pensionistica devoluti  alla  Corte
 dei conti.